Autocertificazione ONLINE

Prova l'autocertificazione on line...

gli autocertificati che potrai ottenere sono :

> Residenza;

> Nascita;

> Cittadinanza;

> Nascita del figlio;

> Godimento dei diritti politici;

> Esistenza in vita;

> Posizione agli effetti militari;

> Morte (relativo al decesso di un parente);

Se non trovi l'autocertificato che ti interessa scarica l'allegato: il modello 01a.

(se viene chiesta la password cliccare sul pulsante annulla)

 

COS'E' LAUTOCERTIFICAZIONE

Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato. La firma non deve essere più autenticata. L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto. Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da sottoscrivere all'estero.

COME FUNZIONA

Per avvalersi dell'autocertificazione direttamente agli sportelli degli uffici pubblici, e' necesssario prioritariamente preoccuparsi di richiedere e compilare il modulo previsto che, non e' soggetto ad alcuna autenticazione, per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di  certificazioni (autocertificazioni).

Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, occorre l'autentica della sottoscrizione (firma) solo quando non sia contestuale ad una istanza.

L'autentica della sottoscrizione avviene previa identificazione del dichiarante da parte del pubblico ufficiale autenticante.

L'accertamento dell'identità personale del dichiarante può avvenire in uno dei seguenti modi:

a) conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;

b) testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti dal pubblico ufficiale;

c) esibizione di un valido documento di identità personale, munito di fotografia, rilasciato da una pubblica autorità.

DOV'E' UTILIZZABILE

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, intendendo tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni universitarie, le Aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, gli I.A.C.P., le Camere di Commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici).

Inoltre, sono utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.).

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono essere utilizzati nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.


QUALI SONO LE DICHIARAZIONI CHE SI POSSONO AUTOCERTIFICARE

Si possono "autocertificare"

A) Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni:

* la data e il luogo di nascita

* la residenza

* la cittadinanza

* il godimento dei diritti politici

* lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a)

* lo stato di famiglia

* l'esistenza in vita

* la nascita del figlio

* il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente

* la posizione agli effetti degli obblighi militari

* l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione

* titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica

* situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di speciali obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto; possesso e numero di codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato

* stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga

* qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili

* iscrizioni presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo

* tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ecc.

* di non aver riportato condanne penali

* tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessata contenuti nei registri di stato civile. Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.

B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

* Tutti gli stati, fatti e qualità personali non autocertificabili (non compresi alla lettea A) precedentemente descritta) possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc..

La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.

Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della Pubblica Amministrazione, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione all'amministrazione competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia già in possesso.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza. In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

a) unitamente alla copia non autenticata della carta d'identità (nel caso di invio per posta o via telematica);

b) firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta)

 

COSA FARE SE NON VIENE ACCETTATA

Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non accetta l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 238 del Codice Penale e rischia di essere punito per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.

Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi e' il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica, inoltre e' necessario conoscere il numero di protocollo della stessa e il tipo di procedimento attribuito.

Così come la Pubblica Amministrzione sa chi e' il suo interlocutore, il cittadino ha altrettanto diritto di sapere chi segue il procedimento che lo riguarda e come risalire agli atti relativi.

Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento dell'autocerticiazione o della dichiarzione sostitutiva dell'atto di notorietà segnalando anche per conoscenza, il tesserino, con gli estremi della pratica al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso l'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) del luogo in cui e' stata rifiutata l'autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Roma.

La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta giorni dalla data della richista, il pubblico ufficiale o l'incaricato non compie l'atto e non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le sanzioni della reclusione fino ad un anno o della multa fino a mille euro. Il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta.

La procedibilità e' d'ufficio, pertanto, non sono richieste querele, istanze o quant'altro.

Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva, si troverà nelle condizioni di denunciare semplicemente l'omissione di atti d'ufficio.